Articolazione degli uffici

ORGANIGRAMMA

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;



STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSORZIO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Disposizioni Generali Organizzazione Consulenti e Collaboratori Personale Bandi di Concorso Performance Enti controllati Attività e Procedimenti Provvedimenti Controlli sulle imprese Bandi di Gara e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bilanci Beni Immobili e Gestione Patrimonio Controlli e rilievi sull'amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell'Amministrazione Opere Pubbliche Pianificazione e Governo del Territorio Informazioni ambientali Interventi Straordinari e di Emergenza Altri contenuti – Accesso civico